Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità

“… la competenza della fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è pertanto della Regione e delle Autonomie locali”. Così in un comunicato del Comune di Trapani, che continua:
Va preliminarmente evidenziato che la questione sulla competenza del servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità è stata chiarita in maniera perentoria dal C.G.A.R.S. col parere n. 115 dell’08.05.2020 (Affare n. 251/2019), del quale si riportano le conclusioni: “8. 1. Quindi, con riferimento al primo quesito, alla luce dell’art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66/2017, il Ministero, in base a quanto ritenuto anche dalla Direzione generale per il personale scolastico, non ritiene che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi regionali richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica.”.
Ma, ove occorra, va pure evidenziato che tale soluzione è stata prima propugnata sia dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana (nota prot. n. 27792 118.11.2019 del 19 dicembre 2019), che dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione (nota n. 1340 del 6 aprile 2020).
Con la nota prot. n. 27792 118.11.2019 del 19 dicembre 2019 l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana ha statuito in particolare che “seppure il legislatore regionale abbia attribuito all’Assessorato richiedente compiti integrativi in materia di assistenza igienico-personale ai disabili in virtù della disposizione di cui all’art. 16 della legge regionale 20 giugno 2019 n. 10 e all’art. 42 della stessa … appare permanente l’obbligo prioritario ed inderogabile a carico del competente Apparato Statale allo svolgimento dei suddetti compiti nell’intero territorio nazionale, e quindi anche regionale”.
Basterebbe questo per smentire quanto asserito nella nota che si contesta, la quale pretende, attraverso una apodittica conclusione, non suffragata da alcun fondamento logico-normativo, sovvertire le posizioni assunte da autorevoli organi, alle quali l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani dovrebbe invece dare attuazione.
Ora, senza pretesa di esaustività, nel merito della questione, si vogliono solo evidenziare alcuni aspetti dell’argomento.
In ambito scolastico possiamo distinguere tre livelli di assistenza:

  1. quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno;
  2.  quello educativo, svolto dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992;
  3. infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
    Il terzo livello di assistenza è qualificabile come stabilisce il Ministero della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2001, prot. n. 3390, come “assistenza di base”, intesa come “una serie di competenze utili a rendere possibile”.
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