Il Sindaco della Città di Alcamo considerata l’Ordinanza del Presidente Regione Siciliana 9 agosto 2020 n.31 valida fino al 10 settembre 2020 ed in particolare l’art. 2 (misure straordinarie per il Ferragosto), ritiene opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto, per assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, come l’accensione dei fuochi sulla spiaggia.
Inoltre si rammenta che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti è vietato dalla legge e rappresenta un gesto di inciviltà che non può e non deve trovare alcuna giustificazione.
Il 14 e il 15 agosto 2020 è vietato ai fruitori della spiaggia: trasportare a braccia o su veicoli, nella zona di Alcamo Marina, legna o altro materiale combustibile; accendere fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati; accendere qualsiasi fuoco sulla spiaggia; campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché utilizzare le cabine come abitazione; produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori e rumori che possano arrecare pregiudizio alla percezione di segnali di allarme vocale o a mezzo di ausili sonori.
E’ obbligatorio per i fruitori della spiaggia: spostarsi su richiesta da parte degli operatori addetti alla pulizia dell’arenile, rimuovendo, se necessario, ciò che è depositato sull’arenile (borse, sacchetti, asciugamano, ombrelloni, etc) per consentire il passaggio dei mezzi meccanici; rimuovere i rifiuti prodotti, ovvero quelli abbandonati nella zona limitrofa al proprio stazionamento, conferendoli negli appositi contenitori ovvero al servizio pubblico di porta a porta.
Sarà compito della Polizia Municipale organizzare adeguato servizio al fine di assicurare il controllo del territorio; il coordinatore dei servizi operativi ambientali potrà chiedere l’intervento della Polizia Municipale qualora l’attività di pulizia dell’arenile sia impedita dallo stazionamento dei bagnanti.
La violazione delle disposizioni previste nell’ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà sanzionata ai sensi della delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 adottata in armonia con l’art. 7 –bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta per un importo pari ad euro 200,00.