Referendum riduzione numero parlamentari, opzione voto per elettori residenti all’estero

TRAPANI. In occasione del  referendum  popolare, indetto per il giorno di domenica 29 marzo 2020, ai  sensi dell’articolo  138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” del giorno 29 marzo  2020. Elettori temporaneamente residenti all’Estero- opzione di voto per corrispondenza.

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il modello di opzione che può essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza, in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori  (formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza ), è pubblicato  anche sul sito della Prefettura di Trapani www.prefettura.it/trapani

Eventuali opzioni pervenute ai Comuni con un diverso modello sono comunque valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

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