LA FAVOLA DELLE REGIE TRAZZERE DI SICILIA – CAPITOLO VIII – PARTE III. “Istruzioni” del Maestro Segreto per la custodia e conservazione delle regie trazzere, vie pubbliche e supreme regalie.

 

DI ANTONINO MESSANA

Questa è l’ultima mia fatica dedicata al marchese Buglio Maestro Segreto e Procuratore del Re. Assieme ai miei cari lettori abbiamo trascorso 10 mesi consecutivi (dal 13 maggio 2017 al 10 marzo 2018) impegnandoci con pazienza a conoscere le Regie Trazzere tramite il lavoro compiuto dal nostro Maestro nell’arco di vent’anni per ricercare, catalogare, definire e impartire Bandi e Comandi per custodia e conservazione delle nominate antiche Trazzere e Vie pubbliche in buona parte ritenite usurpate. Adesso siamo arrivati al traguardo finale con l’emanazione dell’ultimo maturato provvedimento firmato Maestro Segreto Francesco Buglio e datato 1806. Ci siamo accorti che nel corso di questi vent’anni il Segreto ha imparato molto bene l’argomento interessante delle Trazzere e Vie perfezionando gradatamente la propria autorità di Segreto investito di responsabilità in toto della viabilità nel Regno di Sicilia. Le mie ricerche documentali chiudono adesso la sua carriera normativa pubblicando le “Istruzioni” destinate ai suoi Ufficiali collaboratori sparsi in tutta la Sicilia e responsabili delle singole Trazzere che attraversano le varie città. Chiaramente dopo questa data del 1806 non ho trovato altri documenti del Maestro in parola.

Voglio aggiungere infine che il nostro Segreto ha pure maturato “scientificamente” il linguaggio idoneo a ben comporre le nominate Istruzioni usando termini onnicomprensivi che garantiscono la sua posizione e le sue responsabilità amministrative, perfettamente idonee a far pagare le false usurpazioni di terre, luoghi, vie e perfino piccoli accessi alle acque.

A scopo introduttivo, per prepararci alle successive sorprese del Maestro, leggeremo qui di seguito documenti originali scritti di pugno dal Maestro in parola. Pertanto ritengo opportuno premettere il brano sotto riportato di pagina 50 dell’opera di Lopresti. Dopo un’attenta lettura del brano citato azzarderò un breve commento per ciascun capoverso. Ecco il brano.

Dalla prima battuta, del brano che abbiamo letto, scopriamo a colpo d’occhio che il nostro autore usa intanto un linguaggio “retorico”. Inizio con il primo capoverso. Abbiamo letto: vetusti ricordi del diritto siculo, cioè da Ruggero II a Ferdinando I per circa sei secoli le strade utilizzate “dall’imperioso bisogno del transito degli animali in terre baronali o padronali si recassero; oppure al mare, nei fiumi per le vie pubbliche.Tutti detti tragitti sono stati al demanio pubblico incorporate.

Continuando la lettura: Queste stesse strade in tardo periodo (con i bandi di Licata [1505] di Mistretta e Capizzi [1568] e il 21 aprile del 1785 con Dispaccio vice-Regio a firma Caramaico) per facilità di linguaggio e per una maggiore comprensione vennero chiamate trazzere e così si addomandarono (cioè vennero ricercate).

E’ quando imperioso (vale a dire: esercizio del potere con alterigia e tracotanza. Artefice il Maestro Segreto) fecero ricorso bisognevole per poterle classificare, conservare e riprenderle dagli artigli avidi e rapaci (anche in questo caso è riferito in primo luogo il Maestro Segreto) e si stabilirono i caratteri, dai quali immutabilmente vennero costituiti (cioè sono stati fissati caratteri immortali all’infinito sempre uguali e costanti con riferimento alla demanialità delle Trazzere e Vie. E’ bene ricordare che per Romani le strade erano “Servitù”). Allora con progressiva maturazione dei lumi del secolo (cioè delle intelligenze del tempo, in particolare dell’unica persona responsabile in carica; in questo caso il Segreto marchese Buglio ) e l’andazzo dei fattori; le strade necessarie al transito del bestiame ed ereditati fin dai “remoti tempi” (secondo la dottrina stradale prevalente il tempo remoto è riferito alla preistoria e non mai ai sentieri tracciati dai Greci e poi costruite dai Romani classificate fino ad oggi Regie Trazzere). Queste strade vennero da tutti chiamate Trazzere e possedere per “autorità stabilita” una larghezza di canne 18 e palmi 2. E’ stato “imposto” che quelle stesse strade dovevano “immettersi (molto ingegnosamente) da un luogo pubblico ad un altro, o da un feudo ad un altro, o da un feudo alla pubblica strada, perché i passaggi pubblici n’erano una naturale deviazione” .

Infine quelle stesse Trazzere per conservarsi nel tempo viene stabilito di apporsi ai confini i termini lapidei (cioè di pietra) volgarmente denominati pileri. Con queste testuali parole sono state scritte le Istruzioni del 1806.

Non occorre grande intelligenza per capire che l’intero passo che abbiamo letto e commentato vuole esattamente significare che la vicenda delle Regie Trazzere è un intellegibile imbroglio orientato a chiare lettere verso la truffa. Tra poco leggeremo alcune conferme del brano sopra riportato.

Con questa premessa introduttiva passo subito alle Istruzioni citate peraltro numerose volte. Azzarderò alcuni commenti al fine di evidenziare le contraddizioni e le incoerenze del Maestro Buglio rispetto agli assunti formulati in passato che coerentemente comprovavano la sua originaria schiettezza, in seguito dimenticata. Riporto qui sotto proprio i testi originali prelevati alla Biblioteca comunale di Naro. Cominciamo con il primo titolo.

Come abbiamo letto, il testo debutta investendo i diretti destinatari nelle persone dei “Soprintendenti delle terre e città del Regno. Essi stessi hanno il dovere di governare e custodire le Regie Trazzere e Vie pubbliche ed le altre supreme Regalie in beneficio ed uso pubblico riservate alla Corte del Maestro Segreto. Il governo e la custodia delle Trazzere e Regalie vuole raggiungere precisi scopi, quelli della conservazione perpetua e tenerle indenni da usurpazioni e abusi e per laesazione” dei diritti legittimamente spettanti.

Leggiamo adesso il Primo capitolo.

In prima battuta apprendiamo che viene impartito un ordine ai Soprintendenti di custodire e vigilare le Regie Trazzere, le Vie pubbliche, passaggi, divisori, entrate, gebbie, mercati, corsi e salti d’acqua, ect. Da notare la puntigliosità del lungo elenco delle “Regalie” (in quanto beni della Corona destinati ad uso pubblico e lascia intendere, come già ho osservato in passato, che anche una “conca d’acqua” potrebbe avere i requisiti della Regalia).

Detti ufficiali Regi hanno l’obbligo di impedire e conservare illese, inalterate, e libere d’ogni impedimento nello stato e situazione nella quale naturalmente si trovavano Trazzere, Vie pubbliche e tutte le Regalie rubricate.

E’ di fondamentale importanza tenere in mente le seguenti testuali parole: Trazzere, e Vie e tutte le altre Regalie elencate devono essere custodite e conservate come si trovavano allo stato “naturale”. Infatti, osserveremo tra poco che questa frase non sarà rispettata, ma oltraggiata con ingegno e falsificata con riferimento alla laghezza delle suddette Trazzere e Vie.

Procediamo col capitolo II.

Se per caso i Soprintendenti osservassero che dette strade “essere impedite, usurpate o alterate”, hanno l’obbligo di scrivere una relazione indirizzata al Maestro, indicando il sito o la contrada, il nome dell’usurpatore e una relazione dell’Agrimensore. La relazione deve contenere a quale data risale l’usurpazione o l’impedimento, la quantità di terreno ed il frutto che abbia percepito dal terreno, e frattanto ammanire (dal significato ricercare e scrivere) tutte le altre prove legittimanti la commessa usurpazione, e procedere contro l’usurpatore ad…

Questo secondo capitolo si confronta con le azioni legali da istaurare contro gli usurpatori con queste testuali parole: I Soprintendenti devono procedere “ad ingiunsioni penali, sequestro dei beni e tutti altri atti, che conducono a cautelare il Regio Fisco di nostra Corte per quelle pene, nelle quali trovasi in corso l’ultimo bando per quella via pubblicato l’anno 1789” ove peraltro fu prescritta la multa do onze 20(Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018). Vengono richiamate inoltre tutte le disposizioni Regie, Viceregie Prammatiche, Capitoli, Istruzioni Segreziali, Bandi per l’addietro pubblicati.

Il capitolo si chiude con le decisioni del processo e le pene applicate.Con queste disposizioni normative civili e penali (abbiamo visto già per la città di Erice persone arrestati a causa delle Trazzere) fatte valere in tutto il periodo Borbonico è aberrante, al solo pensiero, che l’Ufficio Trazzere di Palermo abbia disegnato 11.500 Km. di trazzere già pagate pure col carcere alla dinastia Borbonica.

Ho notato che il richiamo al bando del 1789 già pubblicato il 24 novembre scorso tra l’altro conferma le esatte citazioni e documentazioni prodotte dal nostro autore Lopresti. Altra conferma è fornita dalle Istruzioni in parola trattate dal detto autore a pagina 43 e seguenti.Riporto qui sotto la prova cartolare dell’autenticità degli assunti e della documentazione prodotta dall’autore.

L’intero libro è unico e si chiude con numerosi altri provvedimenti stabili dai Reali Rescritti e da processi. E’ la Bibbia delle Trazzere.

Adesso andiamo a leggere il terzo capitolo.

Il capitolo terzo obbliga gli Ufficiali a pubblicare il primo settembre di ogni anno un Bando “nei luoghi soliti, pubblici e consueti del suo rispettivo paese, o città tanto Baronale, che Demaniale, e registrare il medesimo, e la seguita pubblicazione agli atti delle Corti Giuratorie. Gli Ufficiali inadempienti verranno multati do onze 20.

La pubblicazione ripetuta tutti gli anni e in tutte le città è fondamentale perché ha valore di notifica per l’intera cittadinanza. In altre parole, quando il provvedimento è pubblicato nei luogi stabiliti, nessuno può negare la sua esistenza. Per esempio, i Bandi di Licata, Mistretta, Capizzi ect. sono notifiche rivolte a tutti i cittadini e nessuno può dire che non ne era a conoscenza. Per altro verso non hanno alcun valore per qualsiasi altra città. Tuttavia il Maestro Francesco Buglio, come vedremo tra poco, quei bandi citati li considera “Vangelo” per stabilire le larghezze in canne 18.2 delle Trazzere e addiziona pure le Vie pubbliche (non menzionate dai suddetti Bandi) per estenderle falsamente in tutto il territorio del Regno. Infatti il Segreto era stato già da tempo bene informato che le Vie pubbliche erano larghe appena quattro metri, cioè una larghezza necessaria per il passaggio di due carri nei due sensi. Riporto qui sotto uno stralcio la “Consulta del 1° febbraio 1788” con le testuali parole scritte di pugno dal Maestro in parola.

Non è forse una “falsità” mescolare le pubbliche Vie con le Regie Trazzere giustificate da alcuni vecchi Bandi di città demaniali appartenenti alla Corona? Come è possibile usurpare Vie larghe appena quattro metri? I sentieri, i pubblici passaggi, le vanelle larghe appena due o tre metri come sono state classificate dal nostro Segreto? Infine, potrebbero essere presi in considerazione i “ponti”. L’argomento costituisce materiale del successivo quarto capitolo e quinto capitolo di queste “Istruzioni”..

Passo subito al quarto capitolo dal titolo: “Larghezza delle Regie Trazzere e Vie Pubbliche”.

Il comma è molto lungo e non è molto adatto per un unico commento. E’ più comodo commentarlo per paragrafi; così gli argomenti sono brevi e sicuramente di maggiore comprensione. Ho riportato sopra l’intero capitolo per averne la chiara visione nella sua interezza. Il lettore, se vuole pazientare, può dare una veloce lettura per ottenere una visione complessiva per poi seguire agevolmente i commenti che sono frazionati e divisi per paragrafi.

Leggiamo in primo luogo il primo paragrafo:

Come abbiamo letto, l’argomento viene introdotto riprendendo i vecchi Bandi di Licata, di Mistretta e Capizzi; compaiono per la prima volta quelli più recenti di Troina, Sciacca e Naro. Adesso sento il dovere di avvisare il lettore che in chiusura dell’intera vita amministrativa del Maestro Segreto, necessariamente dovrò riportare e ripetere alcuni brani già scritti nei precedenti capitoli, questa volta però come fatti definitivi e conclusivi.

Intanto, come già osservato in alcuni precedenti capitoli, solo i Bandi del del 1500 sono stati gli unici documenti ritrovati dal Segreto nella propria Segrezia che stabilivano la larghezza delle Trazzere di una corda e mezza a caricare, cioè canne 18.2 valide solo ed esclusivamente per le città sopraindicate. Qui sotto ritengo opportuno riproporre il brano del documento originale, ove possiamo rileggere l’inesistenza nella Secrezia di documenti generali che stabiliscono le larghezze delle Regie Trazzere per l’intero territorio Siciliano Per falitare la lettura riporto prima la trascrizione e poi il documento.

Riguardo poi a quanto V.E. mi ordina di riferire qual dovrebbe essere la larghezza delle Trazzere e Strade ci…dalle leggi sono a rassegnarle, che in questo mio Officio non esistono istruzioni  generali, che la prescrissero, per tutto il Regno che è stato il motivo che si sono ricercate da tutte le rispettive Università. Soltanto fatte le più esatte diligenze si sono ritrovate nel mio officio le istruzioni di Licata del 1505; e li bandi pubblicati nelle Regie Secrezie di Troina, Capizzi, e Mistretta del 1568. E’ quanto son venuto a riferire”…

Come secondo punto, occorre rinfrescarci la memoria a proposito delle “città demaniali”. Ho già scritto che nella nostra Sicilia c’erano 42 città demaniali e sono state chiamate appunto demaniali perché sottratte dall’egemonia baronale, dato che appartenevano alla Corona. In altre parole, il Re era il proprietario non solo della città ma anche dei territori circostanti. Erano pure sottratti alla guirisdizione dei Vescovi e dei Baroni feudatari. Le terre erano amministrate da una Corte Giuriatoria composta dal Pretore, dai Giurati e dal Capitano Giustiziere. Con queste precisazioni sulle città demaniali adesso possiamo ben dire che le città di Licata, di Troina, di Mistretta, di Sciacca e di Naro, erano tutte città demaniali, solamente la città di Capizzi non era demaniale. Peraltro occorre osservare che In tutte le suddette città l’attività pastorale era anche la prevalente. Per questo verso Vito Amico nel suo Lexcon Siculum ci ha già aiutato a comprendere la prevalenza come attività economica della pastorizia e l’ abbondanza di pascoli, allevamenti di greggi, di armenti e di maiali in tutte le città in argomento.

Concludendo, nelle più volte citate città demaniali ricche di terreni lasciati al pascolo, di appartenenza alla Corona, tutte strade erano Regie Trazzere per la demanialità delle terre. In particolare, per quelle armentizie il Sovrano, nella veste di padrone assoluto, ha stabilito autoritariamente con i suddetti Bandi e successivamente le “Istruzioni” in parola che quei percorsi dovevano essere larghi una corda e mezza a caricare (Vedi pure capitolo V-parte III, pubblicato il 1° luglio 2017).

Per altro verso evidenzio che i suddetti Bandi usano le parole “devono essere larghe”…. Vedi documento sottostante.

Allora le nominate parole “devono essere larghe”possono essere semplici auspici od auguri di buon esito dei Bandi stessi, poiché i suddetti non accennano a specifiche usurpazioni di porzioni di Trazzere. Pertanto intendevano solamente fare allargare le Trazzere fino a raggiungere la larghezza di canne 18 e palmi 2 per il comodo passaggio degli animali. Per i motivi sopra espressi, dico che nominare nelle “Istruzioni” i Bandi che stabiliscono le larghezze delle strade armentizie di solo cinque città demaniali e solo una non demaniale con la pastorizia come attività prevalente per estenderli in tutto il territorio della Sicilia è un’abuso di potere e sopruso per l’intero territorio Siciliano. Peraltro leggeremo appresso che le suddette larghezze sono limitate solamente ad alcune parti della Trazzera stessa.

Andando avanti leggiamo:

Queste poche righe di lettura ci fanno capire che le Trazzere armentizie solamente in alcune parti devono essere larghe canne 18.2. Questa larghezza è stata riconosciuta per la prassi cioè per pratica o per uso comune o per consuetudine. A questo punto occorre una interpetrazione. La larghezza di una corda e mezza di alcune parti del tragitto del bestiame è riferita solamente alle Trazzere delle città precedente citate, oppure è estesa a tutte le Trazzere del Regno? Il senso letterale fa pensare che il riferimento cade proprio su quelle città citate o, per abbondare, (per esempio la città di Capizzi sopra citata) può avere riferimento verso quelle città ove la pastorizia è intensa e prevalente come attività economica. Come ben sappiamo, l’Ufficio Trazzere di Palermo ha tracciato 11.500 Km ed ha stabilito che l’intero tracciato ha un’unica larghezza m. 37,62; esattamente canne 18.2, occupando il 2% del territorio Sicilliano. Ancora una volta l’Ufficio Trazzere e chi ha firmato i Decreti di demanialità delle stesse Trazzere hanno superato anche il Maestro Segreto.

Il passo che abbiamo letto è chiaro e fa riferimento a tutte le Trazzere del Regno la cui larghezza è stata ridotta a canne 12, perché quelle strade non erano più attraversati dagli animali.

Da osservare che non è nominata nessuna specifica Trazzera e neanche sono escluse quelle delle città demaniali. Siccome quelle terre erano amministrate da una Corte Giuratoria composta dal Pretore, dai Giurati e dal Capitano Giustiziere, ne discende che almeno per quelle città nessuno poteva restringere o usurpare Regie Trazzere per un eventuale e pronto intervento immediato degli Ufficiali del Re padroni delle terre e delle Trazzere. Una prova ce la forniscono le Città di Naro, Troina e Corleone. Queste città confermano le larghezze delle loro Trazzere al Maestro Segreto a seguito della sua circolare del 1787.Ecco lo stralcio del documento.

Seguono alcune altre città come Licata e Calatafimi che addirittura comunicano una larghezza unica di canne 25. Da notare che la città demaniale di Mistretta comunica larghezze diversificate delle proprie Trazzere (canne 12 nei feudi e 6 in altre contrade). Ecco il documento sottostante.

Con questi documenti è intuitivo osservare che la rete trazzeriale in tutto il territorio riportava larghezze originarie diversificate, come è dimostrato dal sottostante documento stralciato dalle risposte al Maestro di seguito della circolare del 1787.

Abbiamo letto che le larghezze di Trazzere e Vie pubbliche sono ben diverse in tutte le città, solo Mistretta, ripeto città demaniale, comunica una sola larghezza di canne 12 nei feudi e canne 6 in altre terre . Mi chiedo come sia stato possibile usurpare terre in territori demaniali di proprietà della Corona? Non significa forse usurpare le proprie tasche? Si potrebbe obiettare che le terre erano cedute in gabella a privati agricoltori dietro compenso. Però dico subito che il pagamento del compenso era certamente proporzionale alla quantità di terreno che comprendeva anche quello usurpato.

Osservo infine che non è la pura verità che tutte le Trazzere della Sicilia sono state ristrette a 12 canne, non escluse quelle dove c’era più pastorizia. Per queste ultime, con molta probabilità non esistevano neanche Trazzere. Il Segreto se voleva fare veramente il “Carabiniere” doveva nominare ogni singola trazzera ristretta e le sue origini. Generalizzare un fatto (peraltro senza le prove) per estenderlo alla totalità dei fatti non ha significato (“Verba generalia non sunt appiccicatoria”).

Per altro verso il Maestro Segreto autore e firmatario delle Istruzione in parola dimentica del tutto ciò che ha scritto nella consulta del 1° febbraio 1788 (Vedi capitolo V-parte III, pubblicato il 1° luglio 2017). Adesso la ripropongo:

In questo brano viene evidenziato che la larghezza delle trazzere non è uguale in tutti i territori della Sicilia ed è proporzionale all’abbondanza della pastorizia delle città o territori. Già Adesso (1788) lo stesso Maestro Segreto in parola, annuncia l’intenzione di rendere uniforme la larghezza delle Trazzere in tutto il Regno. Per quanto esposto se ne deduce che il Segreto rinnega l’intera letteratura e storia della Trazzera che i cultori riconducono alla preistoria. A tal proposito propongo lo scritto testuale del professore Luigi Santagati.

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“Le trazzere erano costituite, perlopiù, da tracciati spesso appena abbozzati, che percorrevano vallate, pianure e montagne nella maniera più retta possibile senza tenere gran conto di pendenze e corsi d’acqua ed adatte, principalmente, ad essere percorse solo da sparuti viaggiatori e mercanti a cavallo o trasportati da lettighe, da interminabili retine o redine (file) di muli tra loro legati a sei a sei e condotti da un bordonaro cariche di mercanzie, slitte (tregge o straule) cariche di prodotti agricoli e da greggi, quasi sempre di capre e pecore, che trovavano nella larghezza della Regie Trazzere anche la possibilità, pur vietata, di pascersi specie durante le transumanze senza invadere la proprietà altrui situata ai lati della via”. (Vedi capitolo II-parte I, pubblicato il 16 dicembre 2015). Pagina 13

Nel concludere è giusto fare presente che, oltre alle Regie Trazzere, esistevano anche altri tre tipi di trazzere, il più delle volte appartenenti ai demani comunali e colleganti quindi località minori, le cui larghezze legali erano di 12 canne (m 24,77), 6 canne (m 12,38) e 3 canne (m 6,19). A volte, in realtà, erano le stesse Regie Trazzere che, in prossimità dei centri abitati, riducevano la loro larghezza specie a viottoli non più larghi di 3-4 metri, mentre la larghezza massima veniva mantenuta praticamente solo in campagna. Si ritiene, comunque, che la reale larghezza della trazzere variasse ben più di quanto volesse la legge. In pratica solo le trazzere prevalentemente dedicate alla transumanza, e solo nei tratti dove fosse possibile, in aperta campagna, arrivavano alla larghezza canonica di m 37,68. Altrimenti la larghezza si limitava, anche per le trazzere più importanti ed anche fuori città, a non più di 3,00-4,00 metri e comunque tale da permettere solo il passaggio incrociato di due animali carichi. Pagina 17

Da quest’ultimo brano che spiega l’esistenza di trazzere demaniali larghe canne 12 e canne 6, rileviamo che detta larghezza corrisponde alla larghezza comunicata dalla città di Mistretta e inviata al Maestro Segreto l’8 settembre 1787 ( il documento è sopra riportato). Mi complimento con l’architetto Santagati per il ritrovamento di questo documento che conferma ciò che ha scritto.

Procediamo sul successivo brano.

Il Testo è chiaro, tuttavia voglio solo esprimere un breve commento sul seguente passo: le Trazzere e le Vie pubbliche di di ciascun paese devono detenere una larghezza naturale. Che significato dare alla “larghezza naturale”? Il termine “naturale” riguarda la natura ed è sinonimo in questo caso di “originario”. Quindi le suddette Vie e Trazzere devono avere la medesima larghezza ruferita alla stessa epoca della loro costruzione od uso. Se questa mia interpetrazione è corretta, nulla da obiettare. Andiamo avanti. …o per assai antiche usurpazioni commesse da vetuli Possessori di fondi limitrofi si ritrovano. Questo passo è legato al precedente passo e vuole significare che “sia le Trazzere che le Vie pubbliche devono mantenere la larghezza originaria, anche quando sono state usurpate da vecchi possessori di terre limitrofe. Il nostro Maestro unificando le larghezze delle Trazzere in canne 12.2 per tutto il territorio Siciliano ha solamente obbedito ai Bandi di Licata del 1505 e successivi fino ad arrivare 1749 per la città di Naro ma non alle parole di adesso “larghezza naturale”. Non ha rispettato neppure il precedente paragrafo che riprendo far facilitare la lettura.

Queste poche righe di lettura ci fanno capire che le Trazzere armentizie solamente in alcune parti devono essere larghe canne 18.2.

Forse non è una contraddizione?

Andando avanti leggiamo:

Il carattere demaniale che hanno le Trazzere e le Vie salvagua le ragioni del Regio fisco sempre valide nel tempo. Pertanto, in base alle necessità,, è possibile allargarle o restituirle per riportare la Trazzera o la Via alla primitiva larghezza.

Infine soccorre l’opera del Regio Sopraintendente che ha l’obbligo di vigilare le Regie Trazzere e Vie Pubbliche giusta la forma di sopra. L’obbligo della vigilanza del Soprintendente è chiara e non offre ombra di dubbio. Restano incomprensibili le parole “giusta la forma di sopra”. L’intero capitolo non accenna a nessuna regola di comportamento del Soprintendente nel caso che le suddette strade fossero trasportate in altri luoghi senza autorizzazione. Mi viene in mente subito il Bando d’ordine del Maestro Segreto del 6 novembre 1801 (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018). Il Bando in parola obbligava i Regi Soprintendenti a far reintegrare o rimettere al pristino a spese degli usurpatori le Trazzere e le Vie e tutte le altre Regalie alla larghezza originaria entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento del Bando con l’obbligo di inquisire gli stessi usurpatori onde istaurare una procedura processuale. Non ho trovato documenti che abrogano detto Bando. Ammesso che rimasto in vigore come immagino, in ogni caso in assenza di un qualsisi documento che fa luce alla frase dubbiosa, resta l’incertezza dell’osservanza da parte dei Soprintndenti delle forme di agire nel corso della vigilanza. Le usurpazioni perseguibili sono quelle commesse entro anni dieci e sono consentite sanatorie se di utilità dei viaggiatori e del commercio.

Il capitolo in parola è stato scritto massificando gli argomenti, perché non è stato articolato in commi e neanche in paragrafi. Leggendo nel titolo “Larghezza delle Trazzere e Vie pubbliche” e proseguendo la lettura dell’intero comma, viene sancita la larghezza delle Trazzere per tutto il territorio della Sicilia in canne 18.2 sulla base dei vecchi Bandi a partire del 1505 con la città di Licata. Nessuna misura è stata stabilita della larghezza delle Vie pubbliche. Pertanto si ha la sensazione che la larghezza delle due strade Regie Trazzere e Vie pubbliche fosse di uguale misura. Tuttavia, dopo l’attenta lettura e il commento da me frazionato in paragrafi, mi appare che le due strade sono tenute distinte. Tale confusione è già stata espressa dal Maestro con la seguente missiva diretta al Re del 30 agosto 1788 (vedi capitolo…) di cui ripropongo lo stralcio della pagina 3.

Ma li Regi Segreti, Collettori e Proconservatori e dandosi destinati per Commissionati Generali in questa incombenza posero in scompiglio tutti i possessori delle terre con termini alle Trazzere Regie , e vie pubbliche, e per trazzere riputando ogni via, e Strada, abbisognai sospendere l’incursione che stavan praticando

Ad evitare equivoci, il Segreto, scrivendo la Consulta del 1° febbraio 1788, comunica al Re la larghezza delle vie con le seguenti parole: :”…Per le enunciate vie pubbliche uniforme è il sentimento dover essere larghe quanto possono tragittare coll’andare e venire due vetture di soma”, cioè metri quattro.

Il successivo V capitolo descrive le Regie Trazzere e le Vie pubbliche dondone una comune definizione. Altra favola ben meditata. Tuttavia ci conforta il processiculo di Erice che è stato celebrato il 4 giugno 1853 per usurpazione di palmi 20 della Via pubblica larga in origine palmi 40 che da Macari conduce a S. Vito Locapo comune di Erice. Le larghezze delle strade dopo la pubblicazione delle Istruzioni in parole sono considerate di diversa ampiezza.

La prossima puntata verrà pubblicata Sabato 25 gennaio 2019 a chiusura dell’intera storia dell’opera del Maestro Segreto marchese Buglio con il capitolo V.

Seguono adesso i restanti capitoli dell’Istruzione in parola per completezza dell’argomento.

Un augurio di cuore di buon Natale ed un felice Anno Nuovo lo rivolgo a tutti i lettori che mi hanno seguito e che mi seguiranno. L’augurio è esteso a tutta la Redazione del giornale ed in particolare ad Eva Calvaruso attenta redattrice di questa rubrica.

La prossima puntata verrà pubblicata Sabato 26 gennaio 2019.

ANTONINO MESSANA 

BIBLIOGRAFIA

Biblioteca comunale “Feliciana” di Naro-Istruzioni del Maestro Segreto del 1806. Collocazione n. 5167 scaff. S-C-6.

Lo Presti Antonino-Monografia di DIRITTO PUBBLICO sulle TRAZZERE DI SICILIA  per l’avvocato Antonino Lo Presti, STAMPERIA DI G. B.LORSNAIDER-Palermo 1864. Custodito dalla Biblioteca Fardelliana di Trapani collocazione XLVIII D 31.

Archivio di Stato (Catena) di Palermo– Maestro Segreto busta 275.

Santagati luigi- Viabilità e topografia della Sicilia antica Realizzato con il patrocinio della REGIONE SICILIANA Assessorato regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione. Caltanissetta 2006. Pagine 13 e 17.

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