LA FAVOLA DELLE REGIE TRAZZERE DI SICILIA – CAPITOLO VI – PARTE SECONDA. Il re a seguito dei reclami del Conte S. Marco e di altri notabili Signori, con provvedimento dichiara le vendite delle trazzere non corrette.

OCCORRE ANNULLARE I CONTRATTI E RIMBORSARE GLI IMPORTI. LA DEPUTAZIONE DELLE STRADE NELLE PERSONE DELL’ABATE LUIGI MONCADA E DEL DUCA PATERNO’ DI MONGANELLI SCRIVONO CHE LE VENDITE DELLE REGALIE SONO STATE CORRETTE; I RECLAMI SONO PRETESTI CON SCOPI EGOISTICI E CON LA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI I SUDDETTI RECLAMANTI RIPRENDERANNO LE TERRE GIA’ USURPATE.

DI ANTONINO MESSANA

Restiamo agganciati al 1799 per altre due puntate. Adesso arriviamo al 9 novembre con altre due lettere manoscritte: la prima firmata e scritta di pugno dall’Abate Luigi Moncada, controfirmata dal Duca di Paternò di Torremuzza entrambi Deputati alla costruzione delle nuove Strade. I due Deputati comunicano al Re le procedure adottate e le autorizzazioni Reali ottenute per la vendita delle antiche Trazzere usurpate collaterali alla nuova strada. In particolare i suddetti Deputati specificano a chiare lettere i motivi sia delle vendite di porzioni di Trazzere giustificati come “Regalibus”, sia gli acquisti di altre terre di proprietà di privati per alcune deviazioni necessarie alla nuova strada. Insistono inoltre che gli introiti delle vendite delle porzioni di Trazzere sono state del tutto corrette e ben utilizzate. Pertanto i reclami presentati dal Conte S. Marco ed altri firmatari, sono del tutto pretestuosi e mirano a ripristinare e mantenere i propri interessi essendo essi stessi usurpatori. Infatti la vendita delle porzioni di Trazzere non è stata assolutamente nociva al passaggio del Bestiame. I nostri Deputati rimarcano, infine, con chiare parole che se per caso si restituissero le somme pagate i reclamanti usurperanno nuovamente quelle porzioni di terreno. Per questa ragione si augurano umilmente di essere ascoltati.

Nel proseguo riporto la lettera originale formata da sei pagine preceduta, su qualche pagina, da una mia sintesi con brevi commenti. Ho trascritto, per facilitare la lettura, ciascuna pagina. La seconda lettera riporta uguali ed identici fatti, per cui non ho ritenuto opportuno sintetizzare e commentare per non ripetermi. Riporto semplicemente il manoscritto e la trascrizione. Sono consapevole tuttavia che la lettura che chiude la storia delle Trazzere è lunga e stancante perché coprirà ancora molte parti. Tuttavia la documentazione dimostra il culmine dell’abuso operato dai Borboni che si ripercuote fino ai nostri giorni, per cui ritengo pazientare e fare gli ultimi sforzi. Auguro sempre buona lettura.

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Dietro una rappresentanza in data del 3 Maggio del corrente anno a vostra Real Maestà rassegnata sul ricorso del Conte di S. Marco, ed altri possessori di terre limitrofe a quelle trazzere antiche rimaste al lato delle strade carrozzabili rimesso a questa Deputazione delle strade del Regno con dispaccio del primo aprile di detto anno, querelandosi (affettando zelo per l’interesse del pubblico ha agito) dell’uso, che si era fatto dai passati Deputati di alcune Trazzere antiche, e con altro Real Dispaccio del 9 maggio passato come venne V. R. M. in dichiarare irregolari ed insussistenti gli atti, che si erano fatti per le trazzere antiche rimaste a lato le carrozzabili, volendo per le suddette si osserverebbe le leggi del Regno che ne fissano la larghezza di canne 18.2; onde non impedirsi il comodo ai viaggiatori, ne il pascolo al Bestiame, che tragitta, e per le trazzere antiche, che in certi luoghi per le difficoltà di renderle carrozzabili, si sono lasciate, sostituendone a queste delle altre vicine, e le più atte, per via di acquisto di alcune terre, e solamente permetteva V. M. che quelle trazzere, alle quali le nuove sono state surrogate dalla Deputazione, si possono vendere, ma con farne pria intesa V. M. con le nuove trazzere surrogate alle antiche debbano essere parimenti di canne 18.2; cioè canne 9.1 strada carrozzabile, e canne 9.1. per uso pascolo e comodo passaggio dello Bestiame…

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Or seriamente applicatasi la Deputazione alla esecuzione di questo Real comando, per rilevare a coerenza dello stesso, quali siano state le Trazzere che in certi luoghi si sono lasciate per la difficoltà di renderli carrozzabili, e che ne sono state sostituite delle altre le più vicine alle stesse, e per le quali ha bisognato farne acquisto per via di compra, e potersi vendere quelle già abbandonate, ed altresì nel vedere i mezzi di lasciare alla larghezza di canne 18.2 le nuove trazzere surrogate alle antiche in vantaggio del pascolo, e passaggio del bestiame, ne ha fatto a tal uopo la Deputazione formare dietro un esatto e maturo esame, una pianta topografica, che si fa gloria sommettere a V. M., ma prima di passare ad esporre i ripari, che dalla visione dalla stessa si desumano, per sentirne in seguito gli ostacoli di V.R.M., giusto sembra alla Deputazione, anzi cosa doverosa far presente quali fatti, e quali Reali ordinazioni, e provvidenze si sono mediate in tempi dei passati Deputati. Nell’anno 1791 22 ottobre con Real Dispaccio viceregio sapere V. M. del Regio Delegato delle strade del Regno allora il Presidente Asmundo Paternò, se le trazzere antiche rimasti ai fianchi di quelle nuovamente costruite potevano somministrare comodi ai viandanti, o hai possessori dei fondi vicini, e se davano il pascolo agli animali, che vi transitavano, e se vi potevano aver dominio i possessori dei vicini fondi. In seguito il Deputato Paternò rassegno, che erano le antiche trazzere inutili, attesa la costruzione delle nuove strade carrozzabili, perché quanto erano necessarie al commercio, ed al comodo dello bestiame, che si trasporta da un luogo all’altro, ed ai viaggiatori quelle Trazzere, ove non vi erano le nuove costruite, cioè le carrozzabili, così all’incontro non erano necessarie più le altre all’uopo, per cui furono destinate, perché il transito si fa oggidì…

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In questa terza pagina leggiamo a chiare lettere che le Trazzere appartengo alla Corona perché “Regalie”. Per questa ragione in data dell’11 febbraio 1792 è approvata la vendita o la censuazione delle trazzere inutili. Per non distrarci dall’argomento in parola dico brevemente che le “Regalie” sono state inventate da re Ruggero II che ha introdotto il “Demanio pubblico”. E’ scritto che il Re donava le terre e deteneva le Strade per l’uso pubblico. Quelle Vie costituivano appunto le “Regalie. Da Ruggero fino al 1785 non esiste cenno sulla parola “Trazzera” valida per tutta la Sicilia. Mostrerò come conclusione documenti probatori dell’argomento.

tutto nelle strade carrozzabili più piane, e solide ed altre ragioni in essa adotte, onde conviene di ricavare qualche profitto con la vendita, o censuazione delle medesime, che per altro dette trazzere erano da regalibus di risposta alla quale degnossi V. M. con Real Dispaccio per via del Consiglio delle Finanze in data 11 febbraio 1792 prescrivere, che approvava la vendita, o censuazione delle trazzere inutili al passaggio dei viandanti, stante le nuove carrozzabili costruite, e ciò per distinguersi da quelle utili, che erano appunto quelle ove non vi erano costruite le carrozzabili.

Volendo i passati Deputati dar esecuzione a detto Real Dispaccio ne incaricarono l’Agrimensore Don Giacomo Cusumano per osservarne di dette trazzere la quantità e la qualità, e da chi venivano occupate con che eseguì, con averne data una distinta, e circostanziata relazione in scritto, dalla quale oltre la quantità e qualità, che si dettagliava, si rilevò, che la mettà della Trazzera che era stata collaterale alla carrozzabile, che si era formata, si era usurpata dai vicini proprietari delle terre, che sono appunto il ridetto Sig. Conte di S. Marco, ed altri notati nella supplica a V. R. M. avanzata. Diede ciò motivo ai passati Deputati di farne rilasciare intìme per attenersi di far uso delle suddette Trazzere ; e siccome da costoro si attraversava, e negavasi l’uso suddetto, che facevano delle dette Trazzere, giudicarono li Deputati, per maggiormente venderli convinti, di spedire un commissionato unitamente al detto Agrimensore Cusumano al fine di farne nuovamente l’esame con l’intervento, e con tradizione dei suddetti ricorrenti, che esattamente si esegui, come deteggesi da un’altra dettagliata relazione data dal detto Commessionato Don Vincenzo Vanneschi, e documenti legittimanti la stessa. Or vessuasi detti occupatori delle Trazzere suddette della eseguita usurpazione, per non perdere l’uso

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Da questa pagina ricaviamo brevemente che i contratti con gli occupatori delle terre collaterali alle Trazzere si sono conclusi con documenti e chiare note, in questo modo la Deputazione osservando le prescrizioni del Re costruisce la strada con una larghezza di canne 9.1 e lascia al fianco una identica larghezza per il pubblico uso ed il tragitto e pascolo degli animali. Siccome i vicini possessori coltivavano dette terre, mancando ogni interesse pubblico del pascolo per questa ragione la Deputazione ha proceduto a vendrle o censirle. Adesso la Deputazione sostiene che si potrebbero pure annullare i contratti e restituire le somme. Anticipo, riservandomi un approfondimento alla fine del capitolo, che il nostro Re è cosciente che le “Regalie” sono le “Vie pubbliche” e non sono larghe canne 18.2. Sono convinto e ne darò in seguito una chiara dimostrazione, che per questa ragione il Monarca dichiara che le procedure non sono state corrette, tanto da farne restituire le somme. Tuttavia ritengo anche che quel denaro non verrà mai restituito a causa di altri provvedimenti giustificativi, come l’abbandono di usare il termine “Regalie” ed equiparare in larghezza le “Vie pubbliche” con le “Trazzere”.

fatto avevano da più anni delle medesime, così pensarono avanzarne sotto nome di persone sommettere le offerte per la censuazione delle dette Trazzere rispettivamente occupate, le quali furono accettate, e affidate in seguito i contratti.

Da detti rapporti fatti, che comprovanti da pubblici documenti a chiare note vedesi che S.R.M.; che la Deputazione prima dei citati Reali ordini nella costruzione delle strade Carrozzabili, che si eseguivano nelle antiche trazzere, e che faceva uso delle stesse nella larghezza di canne 9.1, perché così da V. M. prescritta, lasciava l’altra mettà della detta antica Trazzera per uso del pubblico tragitto, e pascolo del Bestiame, ma siccome dai vicini Possessori si faceva particolar uso, così fu, che la Ripartizione ne implorò da V. M. la facoltà di venderle, o censirle, che con il citato Real Dispaccio del 9 maggio scorso, ed a tutto ciò, che dietro il maturo esame, e che la citata carta topografica ci somministra, si è venuto a rilevare, che sembra agevole l’eseguirsi, quanto si è da V. M. prescritto di restare nella larghezza di canne 18.2; cioè canne 9.1. carrozzabile, ed altre canne 9.1. per il pascolo al tragitto dello Bestiame in quelle parti cioè trazzere antiche, ove si costruì la nuova strada, e che rimane altrettanto lateralmente, benché i possessori vicini da più anni, anzi dal giorno che si costruisse la carrozzabile ne ha fatto essi particolar uso, motivo per cui mancava il pubblico vantaggio del pascolo, che fu la causa, che si censuarono, onde possono cancellarsi i contratti di concessione, che agli stessi si erano fatti dietro le offerte avanzate sotto nome di loro velate persone, e restituire a taluni quella somma…

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La restituzione delle somme pagate tornerebbe inutile e dannosa perché quelle terre verranno nuovamente usurpate.

che invece di cento pagato ne avevano l’importo, e come saranno certamente altra volta usurpate, così si dovrebbe soggettive ed ardue pene del caso, che facessero altra volta uso delle suddette antiche Trazzere i cennati limitrofi possessori, maggiormente, che si vede anche inutile la provvidenza data di apporti di pileri, e che li fecero demolire. In quelle parti però ove le Carrozzabile non si costruisse nelle antiche Trazzere, ma deviando non poco la strada si fece compra di terre nella quantità di canne 9.1.così deve farsi compra di altre canne 9.1. di terre laterali, per rendersi a larghezza di canne 18.2., ed a ciò eseguire si incontrano dei forti ostacoli, il primo è quello dell’ingente somma vi bisogna per la compra del terreno suddetto collaterale, a cagione che trovasi beneficato con alberi, e vigneti e dovrebbe in questo caso pagarsi il mezzo non indifferente ai possessori limitrofi, come dalla citata pianta che si detegge, il secondo, che si tratterebbe di sminuire la coltura nelle terre tanto necessarie nel Regno, ed in quelle parti ove vi è popolazione, e che si perda il frutto di tanti alberi, e vigneti già cresciuti, rimane soltanto a considerarli, che laddove si son formate le strade Carrozzabili per via di compra di nuove terre, così a corrispondenza restano in abbandono in una qualche distanza le antiche Trazzere, per le quali la M. V. ne dà il permesso di venderle o censirle, così potrebbero restare queste come un surrogato della metà, che manca nelle strade carrozzabili nuovamente costruite, ma non si lascia di far presente che resteranno sempre soggette all’usurpazione, che ne faranno i possessori limitrofi, e mancheranno…

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Quanto sopra scritto è devoluto alla supriore volontà e inteligenza del Sovrano, con l’augurio di essere eseguita.

S.R.M. Palermo 9 novembre 1799

Firmato umilissimi Vassalli Abate Luigi Moncada Deputato-Il Duca Paternò di Manganelo Deputato

del suo oggetto. Quindi si sommette il tutto la Deputazione alla vostra Sovrana intelligenza, per sentirne la deliberazione, e farsi gloria di tosto eseguirla.

Dio conservi lungamente la vostra Real Persona, e dell’augusta Real famiglia.

S.R.M. Palermo lì 9 Novembre 1799

Di V. R. Maestà Umilissimi, ed ossig.mi, Sudditi Vassalli Deputati del Regno incaricati per la costruzione delle strade

Abate Luigi Moncada Deputato- Il Duca Paternò di Manganelli Dep.

La Deputazione delle Strade del Regno

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Per le trazzere In conseguenza della Relazione del 3 maggio Cad°. fu i ricor-

Collaterali alla strada si del Conte di S. Marco, ed altri possessori di Terre

Regia da Palermo a limitrofe dolutisi dalle vendite e censuazione delle antiche

Messina trazzere, collaterali alle strade, come nocive al tragitto del

Bestiame ha risoluto S.M. con Dispaccio del 9 Maggio

Dichiarando irregolari, e insussistenti tutti gli atti fatti per

Le trazzere antiche, rimasti al lato delle carrozzabili; che si

Osservino le leggi del Regno, che ne stabiliscono la larghez-

za di canne 18.2 e poi permetteva che quelle tracciere, alle

quali le nuove sono state surrogate dalla Deputazione; si

potessero vendere, intesa prima S.M. con che dovevano es-

ser sempre larghe canne 18.2 – cioè canne 9.1 carrozzabile.

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Da tali rapporti contemplati da documenti si vede chiaro, che la Deputazione bene eseguiva i […] con lasciare la larghezza di canne 9.1 per la carrozzabile, ed altrettanto per il tragitto e pascolo del Bestiame; ma per l’abuso, che quindi si faceva dai vicini Possessori la Deputazione implorò da V. M. la facoltà di vendere, o censirle, e le vene accordato col sud°. Dispaccio degli 11 febbraio 1792.

In vista d tutto ciò, e dell’accennato R. Ordine de’ 9 Maggio, dice la Deputazione, che facile riesce lo eseguimento di ciò che si è prescritto col medesimo, cioè di restare nella larghezza di canne 18.2 le trazzere, metà carrozzabili e metà per il transito, e pascolo di Bestiame, benché i Possessori ne han sempre fatto uso proprio, per lo che è mancato al pubblico i vantaggi del pascolo che fu la causa, onde furono ad essi loro censiti, onde si possono loro cancellare i contratti delle concessioni, e restituire a taluni queste somme, che avevano pagate.

Ma siccome tali commicini Possessori commetteranno altra volta tali usurpazioni, così dovrebbensi intimare con ardue pene se altra volta facessero uso delle trazzere.

In quelle parti però, ove la carrozzabile non si costruisse nelle antiche trazzere si fece compra di Terre in quantità di canne 9.1, deve sostituirsi altrettanta larghezza e comprarsi le Terre, ma s’incontrano sommi ostacoli per essere coltivate, e fruttifere con alberi e vigneti, come si vede nella topografica, oltre della diminuzione della coltura […]. Le antiche trazzere potrebbono vendersi o censirsi come un surrogato alla metà che manca alle carrozzabili, ma sempre si resta appunto alle usurpazioni

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a canne 9.1 per uso di pascolo e di passaggio del Bestiame. La Diputazione per ricavare quali tracciere si siano lasciate per la difficoltà di renderli carrozzabili: quali acquistate per compra: quali abbandonate, e per vendersi; e come adempirne per la larghezza di canne 18.2 ha fatto stendere la unita carta topografica, e prima di esporre i ripari e con la visione della stessa si deducono, crede doveroso rappresentare i sovrani ordini mediati, e le provvidenze. Il Re nel 1791 ricercò dal Regio Delegato d’allora Presidente Paternò per sapere se le tracciere antiche, rimase al fianco delle nuove, davano comodo a Viandanti, ai Possessori vicini e agli animali transitanti il pascolo. Indi il Regio Delegato rassegnò, che le antiche tracciere eran divenute inutili per la costruzione delle nuove, onde conveniva ritrarne profitto con la vendita o censuazione delle medesime, le quali erano de Regalibus. Di risulta il Re a 11 febbraio 1792 prescrisse che ne approvava la vendita e la censuazione delle tracciere inutili al passaggio dei viandanti e ciò per distinguerli dalle utili che erano che erano appunto quelle ove erano costruite le carrozzabili.

Li passati Deputati vollero adempiere l’ordine suddetto, inviarono l’agrimensore Cusumano ad osservar la qualità e quantità di dette Tracciere e da chi venivano pre occupate. Costui fece la sua relazione distinta donde si ricavò che la metà della traccera ch’era rimasta collaterale alla carrozzabile, era stata usurpata dai vicini proprietari delle terre, e propriamente dal suddetto conte di S. Marco, e […] ricorrenti. Per la quale usurpate, per la quale i Deputati inibiscono gli usurpatori ad astenersi di far uso delle suddette traccere; e per maggiormente convincerli, inviarono i Deputati un secondo agrimensore col suddetto Cusumano per una seconda perizia, come fu eseguita. Convinti gli occupanti per non perdere l’uso delle medesime, fecero offerte per via di persone sommesse per la continuazione dell’uso delle suddette terre, le quali furono accettate, e stipulati in seguito i contratti.

In conclusione, a mio giudizio è bene ricordare che “Regalie”, come sopra specificato, erano appunto le Vie pubbliche riservate alla Corona. Esse sono state inventate nel 1105 dal Re Ruggero II (Vedi da ultimo capitolo V-parte I, pubblicato il 1° aprile 2017) senza specificarne la larghezza. Solo i primi bandi di Licata del 1505, Mistretta, Troina e Capizzi del 1568, dove si praticava la pastorizia, e validi solamente per questi paesi, hanno imposto la larghezza delle Trazzere in canne 18.2. (Vedi capitolo V-parte III, pubblicato il 1° luglio 2017). Dopo alcuni secoli, a seguito del reclamo del marchese Moleti è stato pubblicato il primo Dispaccio patrimoniale del 21 aprile 1785 a firma Caramaico che utilizza la parola “Trazzera”, per il passaggio di animali distinguendola dalla “Via pubblica” senza stabilirne alcuna larghezza (Vedi capitolo V parte II, pubblicato il 13 maggio 2017) . Ecco uno stralcio:

Dalle “Costituzioni” di Federico II seguiti da tutti gli altri Dispacci emanati dai successivi Re fino al sopra citato Dispaccio del 1785, detti proclami non fanno riferimenti a “Vie pubbliche” e neanche alle “Regalie”, ma si sono limitati a parlare di far transitare e dormire gli animali in feudi e Terre baronali (Vedi capitolo III-Parte I, pubblicato il 2 aprile 2016). A chiarimento e per brevità come dimostrazione dell’assunto, riporto nuovamente un primordiale “Capitolo del Regno della Sicilia” di Federico III emanato subito dopo la Reggenza in Sicilia (1296-1302).

Estirpando l’abuso dei guardiani forestali e di altri che tengono terre, ordiniamo che in futuro nessun guardiano forestale o sotto guardiano, conte, barone, feudatario e proprietario di terra, col pretesto del carnaggio o dell’erbaggio, presumano esigere prezzo dai transumanti per i boschi e per le stesse terre coi propri animali nelle terre di essi, o prendere animali, ma che essi permettano di liberamente transumare e, in transumanza, trattenersi due giorni e due notti e inoltre pernottare; e godano ulteriormente di un proprio diritto. [TRADUZIONE DEL PROFESSORE CARLO CATALDO DI ALCAMO].

Resta dimostrato che le Vie pubbliche sono quelle strade che sono state denominate da Ruggero II “Regalie”, distinte dalle Trazzere.

In chiusura le vendite delle trazzere operate dalla Deputazione con riferimento, giusto per l’occasione, alla Strada Palermo-Messina Via montagne fino a Vallelunga sono state un furto perché come abbiamo letto i tracciati, erano appunto le esatte “Regalie” citate per la prima volta da Ruggero II. Non ho dubbi che per questa ragione il Monarca dichiari illegittime le avvenute vendite tanto da ordinarne l’annullamento dei contratti di vendita o di censuazione. La mia certezza è ricavata dalle ripetute epistole del Maestro Segreto dirette al Re cominciando dal 1787 (data documentata anche dal Dispaccio sopra riportato) ove tiene sempre ferma la distinzione tra Vie pubbliche ovvero Regalie e Vie Armentizie, cioè Regie Trazzere (Vedi l’intero capitolo V).

Nel proseguo vedremo altra lettera, con la sola firma del Duca Paternò di Manganelli-Deputato, che per interpretazione errata di data e per seguire la cronologia dei fatti, non è stata pubblicata, come annunciato, in questa puntata.

Mi hanno riferito che la data si legge 24 dicembre 1799. Cioè la “X” vale per indicare il mese di dicembre.

La prossima puntata verrà pubblicata Sabato 26 maggio.

ANTONINO MESSANA

Bibliografia

Archivio di Stato (Catena) di Palermo-Real Segreteria Incartamenti volume 1289.

Lo Presti Antonino-Monografia di DIRITTO PUBBLICO sulle TRAZZERE DI SICILIA  per l’avvocato Antonino Lo Presti, STAMPERIA DI G. B.LORSNAIDER-Palermo 1864.

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