Nuove norme per la pesca marittima

Capitaneria di PortoCon la legge 28 luglio 2016, n. 154, entrata in vigore lo scorso 25 agosto 2016, sono state apportate delle significative modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, che hanno innovato alcuni dei principi sui quali si fondava la precedente versione, una tra tutte, quella relativa al nuovo regime sanzionatorio applicabile nei casi di condotte illecite.

In particolare, a fronte della depenalizzazione di tutte le infrazioni afferenti la cattura e la commercializzazione di esemplari al di sotto delle taglie minime consentite, sono state introdotte pene pecuniarie più severe soprattutto nei casi di violazioni più gravi riconducibili a fattispecie illecite aventi ad oggetto gli stock ittici di preminente interesse sovranazionale (tonno rosso e pesce spada).

Anche gli esercizi commerciali (es. ristoranti, pescherie, ecc.) saranno assoggettati al nuovo regime sanzionatorio che prevede pene proporzionali fino a 150.000 euro e la chiusura per 10 giorni lavorativi, in caso di quantitativi rinvenuti superiori a 150 kg.

Allo stesso modo, anche le sanzioni accessorie sono state inasprite prevedendo in ogni caso la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati per commettere la violazione. Non meno incisiva è la previsione della sospensione fino a 6 mesi delle licenze di pesca per l’unità e la revoca definitiva nei casi di recidiva. Così come pesanti penalizzazioni sono previste per i comandanti responsabili delle suddette violazioni fino alla sospensione per 30 giorni del tesserino d’iscrizione nel registro pescatori.

Sanzioni fino a 12.000 euro anche per la vendita e la commercializzazione di prodotti ittici provenienti dalla pesca non professionale (sportiva), per la quale rimane il limite di 5kg al giorno per singolo pescatore sportivo.

Infine, va evidenziato che a partire dall’entrata in vigore del nuovo testo normativo, l’Autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici ai sensi dell’art.17 della Legge n°689/81 (e quindi ad emettere l’Ordinanza ingiunzione di pagamento) sarà il Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione è stata accertata la violazione e non più la Regione Siciliana – Assessorato alle attività produttive. Tale ultima innovazione ribadisce ancor di più il ruolo principale che il Corpo delle Capitanerie di porto riveste nell’ambito del controllo delle attività svolte lungo l’intera filiera della pesca, finanche per gli aspetti sanzionatori, a tutela del consumatore finale e delle risorse marittime.

Nel rimandare ad una lettura più dettagliata del vigente testo del decreto legislativo n°4/2012, in un’ottica di fattiva collaborazione, la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo invita tutti i soggetti interessati ad eventuali chiarimenti e/o approfondimenti a rivolgersi al personale del Servizio Personale marittimo e Contenzioso che fornirà le opportune delucidazioni nell’ambito di incontri che saranno appositamente organizzati a seconda delle richieste pervenute.

Le associazioni di categoria del settore pesca sono altresì invitate a prodigarsi per assicurare una puntuale diffusione delle novità normative introdotte in materia, svolgendo la consueta opera di informazione e di supporto alla Marineria interessata.

Fonte: Comunicato Capitaneria di Porto

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