Esenti dalla TARI le attività che producono rifiuti speciali. Così si evita la doppia tassazione.

tariConfartigianato Imprese Trapani comunica che con la Risoluzione n.2/DF del 9 dicembre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, facendo riferimento al comma 649 primo periodo della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), ha chiarito che sono esenti dal versamento TARI i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali.

In particolare, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti non sono tassabili purché adibiti alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, tramite lavorazioni industriali o artigianali. Questo vale a prescindere da un eventuale intervento regolamentare in senso contrario del Comune.

In generale, la TARI interessa chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo si applica inoltre, così come tutti i prelievi, per la produzione di rifiuti quali TARSU, TARES e TARI, a fronte del presupposto di disponibilità immediata del locale.

L’esenzione per le attività che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ha lo scopo di evitare il rischio di iniqua duplicazione di costi per le imprese che hanno già l’onere di smaltire a proprie spese tali rifiuti. L’esenzione TARI si applica, tuttavia, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella Risoluzione, il Ministero precisa inoltre che il terzo periodo del comma 649 della L. 147/2013 si applica esclusivamente ai casi in cui i Comuni possono procedere all’assimilazione, quindi alla tassazione. Ricordiamo che tale norma lascia la possibilità ai Comuni di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Dunque, in caso di superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha spazio decisionale in ordine al potere di assimilazione: in questo tipo di imprese si può assumere che la presenza umana determini una quantità particolarmente esigua di rifiuti urbani.

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