La replica di Bonventre sul caso Ricupati

Sebastiano Bonventre (Grande)ALCAMO. Botta e risposta tra il primo cittadino Sebastiano Bonvetre e la parlamentare regionale dei 5 stelle, Valentina Palmeri, in merito  all’interrogazione del 3 Febbraio 2014 all’Ars, presentata da quest’ultima, sull’ incompatibilità dell’incarico rivestito dall’attuale Segretario Generale del Comune di Alcamo.

A seguito delle notizie divulgate relative alla vicenda del Segretario Generale del Comune di Alcamo – si legge in una nota stampa – si forniscono i seguenti chiarimenti, affinché venga ristabilita la verità dei fatti che, alla luce di quanto pubblicato e diffuso non è affatto scontata, attesa la lettura distorta e strumentale della nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 04.09.2014. Il Segretario Generale Dr. Ricupati Cristofaro è stato condannato con sentenza di 1° grado del Tribunale di Trapani alla pena di anni uno di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per i reati di cui all’art. 323 e 479 c.p. Lo scrivente, sin dall’emissione della cit. sentenza del 11.03.2013, ha chiesto un parere alla CIVIT (Autorità Anticorruzione) di Roma per verificare la posizione del predetto dirigente con riferimento al D. lgs. 39/2013. L’Autorità con comunicato del 26.07.2013 si è pronunciata nel senso di sospendere le proprie decisioni sulle richieste di parere pervenute ai sensi dell’art. 16 comma 3 del d. lgs. 39/2013, per evitare possibili errate interpretazioni nelle more dell’approvazione definitiva del D.L. 68/2013, per doveroso rispetto delle scelte del Parlamento. Subito dopo la conversione del cit. D.L. con legge 98/2013, la predetta Autorità con proprio parere ha rilevato che la soluzione della questione richiede un’interpretazione generale sulla retroattività della normativa, non di competenza della stessa autorità, a seguito delle modifiche apportate con legge 98/2013 (c.d. decreto del fare), atteso che la sentenza era stata emanata prima del 4 maggio 2013, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Pertanto, il riferimento alla delibera n. 46/2013 della CIVIT è superato dal contenuto del parere reso in conformità alla novella legislativa che ha modificato i poteri dell’Autorità, i quali sono resi su circolari e direttive ministeriali e non più su singoli casi. Ad ogni buon conto, si evidenzia che, sulla questione, il responsabile anticorruzione del Comune di Alcamo, dott. Sebastiano Luppino ha espresso parere con nota del 22.10.2013, inviato anche al Servizio Vigilanza e Controllo sugli Enti Locali dell’Assessorato Regionale a seguito di un atto di ricusazione proposto da un dirigente sottoposto a procedimento disciplinare.

Dunque, il Responsabile Comunale Anticorruzione ha ritenuto non applicabile al caso in questione la normativa sopravvenuta, attesa la sua natura non retroattiva, ragion per cui nessun procedimento avrebbe potuto avviarsi legittimamente, senza l’atto preliminare di competenza dello stesso Responsabile Anticorruzione. Del resto, la Regione Siciliana con la prefata nota –evocata nell’articolo di 5stelle – si è dichiarata incompetente in ordine alla materia oggetto dell’interrogazione, evidenziando che il Ministero ha avviato “il doveroso procedimento disciplinare” nei confronti del Segretario Generale, (risalente a settembre del 2013 e non già a luglio 2014, come si lascia intendere) non specificando, tuttavia che, lo stesso procedimento è stato avviato e sospeso in attesa della sentenza definitiva.

Quindi, il tenore del comunicato della Palmeri, così come il suo contenuto, non rispecchia la realtà dei fatti, non essendovi alcun fatto nuovo. La risposta prodotta dalla Regione appare lacunosa nella ricostruzione dei fatti, irrituale in alcuni passi per l’interposizione di commenti velati da inopportuno sarcasmo, palesemente indirizzata ad ottenere il consenso del politico di turno piuttosto che fare una disamina neutra del diritto, clamorosamente smentita, in queste ore, dalla sentenza del TAR che reintegra il sindaco di Napoli nel proprio ufficio poiché ritiene non manifestamente infondati i rilievi di incostituzionalità degli arti.10 e 11 della legge Severino, sposando pertanto così la posizione garantista assunta da tempo dallo scrivente sindaco”.

CONDIVIDI
Commenti Facebook
Articolo precedenteA Castellammare cerimonia in memoria di tutti gli immigrati vittime di naufragi
Articolo successivoNuove emozioni e tradizione. Presepe Vivente a Calatafimi Segesta